C/D Argomento 1 · Art 561/2006 CE - periodi di guida e di riposo
Art 561/2006 CE - periodi di guida e di riposo
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- VI tempi di disponibilità sono convenzionalmente rappresentati dal simbolo in figura
- VI periodi di tempo impiegati per la piccola manutenzione del veicolo sono considerati “altri lavori”
- FI tempi definiti “altri lavori” sono convenzionalmente rappresentati dal simbolo in figura
- FI tempi definiti “altri lavori” sono considerati tempi di guida
- FI tempi di disponibilità sono quelli durante i quali il conducente può disporre liberamente del proprio tempo
- FI periodi di tempo impiegati per la pulizia del veicolo son considerati "tempi di disponibilità"
- FI tempi definiti “altri lavori” sono convenzionalmente rappresentati dal simbolo in figura
- VL'impresa di trasporto non può promettere premi in denaro al conducente basati sulla maggior percorrenza chilometrica
- VIl conducente è corresponsabile per le infrazioni al regolamento 561/2006/CE, anche se commesse alla guida di un veicolo di proprietà dell'impresa
- VÈ soggetto a sanzione amministrativa il conducente che supera i periodi di guida prescritti
- VL'impresa di trasporto non deve incoraggiare i propri conducenti a violare le disposizioni in materia di tempi di guida e di riposo
- VÈ soggetto a sanzione amministrativa il conducente che non osserva le interruzioni obbligatorie durante il viaggio
- FL'impresa di trasporto può decurtare lo stipendio al conducente che si rifiuti di guidare per più di 10 ore al giorno
- VÈ soggetto a sanzione amministrativa il conducente che è sprovvisto o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio
- FL'impresa di trasporto non risponde delle violazioni al codice della strada commesse, durante il lavoro, dai conducenti alle proprie dipendenze cui abbia fornito istruzioni in contrasto con il regolamento 561/2006/CE, perché tale responsabilità è esclusivamente del conducente
- VÈ soggetto a sanzione amministrativa il conducente che non osserva i periodi di riposo minimi
- FL'impresa di trasporto non è responsabile per le violazioni alla normativa in materia di tempi di guida e di riposo commesse, durante il lavoro, dai conducenti alle proprie dipendenze quando sono all'estero
- VÈ soggetto a sanzione amministrativa il conducente che non osserva i periodi di pausa o di riposo prescritti
- VIl regolamento 561/2006/CE prevede che, al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e delle cose trasportate, il conducente possa superare i tempi massimi di guida prescritti solo per raggiungere un luogo di sosta appropriato
- FÈ soggetto alla revoca della patente il conducente che supera i periodi di guida prescritti
- VIl conducente che deroga alla durata massima della guida al fine di raggiungere un luogo di sosta appropriato, deve annotarne i motivi sul foglio di registrazione o sul retro della stampa giornaliera (ticket)
- FÈ soggetto a sanzione amministrativa il conducente che effettua l'interruzione di quarantacinque minuti dopo quattro ore e mezza di guida
- FIl regolamento 561/2006/CE prevede che il conducente possa superare i tempi massimi di guida prescritti per raggiungere il proprio domicilio
- FCostituisce infrazione guidare per quattro ore consecutive, senza interruzioni
- FIl regolamento 561/2006/CE prevede che il conducente possa superare i tempi massimi di guida prescritti per raggiungere il deposito dell'impresa proprietaria del veicolo
- FÈ ammesso utilizzare un foglio di registrazione del cronotachigrafo analogico per più di 24 ore
- VSecondo il regolamento 561/2006/CE, per "interruzione" si intende ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni
- FÈ soggetto alla revoca della carta di qualificazione del conducente l'autista che supera i periodi di guida prescritti
- VSecondo il regolamento 561/2006/CE, per "riposo" si intende ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo
- VIl regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relative ai tempi di guida e di riposo
- VSecondo il regolamento 561/2006/CE, il "tempo di disponibilità" comprende il tempo di attesa sul posto di lavoro e la multipresenza
- VIl regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relative al massimo tempo di guida consentito in una settimana
- FSecondo il regolamento 561/2006/CE, per "interruzione" si intende ogni fermata effettuata con il veicolo durante la giornata lavorativa
- VIl regolamento 561/2006/CE mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori a cui si applica
- FSecondo il regolamento 561/2006/CE, per "disponibilità" si intende l'assenso del lavoratore a svolgere mansioni al di fuori del normale orario di lavoro
- VIl regolamento 561/2006/CE mira ad aumentare il livello di sicurezza stradale
- VIl regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di cinquantasei ore
- VIl regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata
- VIl regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di cinquantasei ore e che la guida non deve superare le novanta ore nell'arco di due settimane consecutive
- FIl regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relative ai tempi di guida minimi
- VSecondo il regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero può essere frazionato in due parti, la prima di almeno 3 ore e la seconda di almeno 9 ore
- FIl regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relative al tempo di riposo massimo per settimana
- VSecondo il regolamento 561/2006/CE, il conducente, dopo sei periodi di guida, deve effettuare un riposo di 45 ore consecutive
- FIl regolamento 561/2006/CE mira ad aumentare il tempo di lavoro dei conducenti
- VSecondo il regolamento 561/2006/CE, il conducente, dopo sei periodi di guida, può effettuare un riposo ridotto di almeno 24 ore consecutive, purché le restanti ore di riposo vengano recuperate entro la fine della terza settimana
- FIl regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni sui compensi minimi dei conducenti
- VSecondo il regolamento 561/2006/CE, si può parlare di multipresenza quando a bordo del veicolo sono presenti almeno due conducenti per l'intero periodo, fatta salva la prima ora nella quale la presenza del secondo conducente è facoltativa
- FIl regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relativamente al trasporto di cose, ma non sul trasporto di persone
- FSecondo il regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero può essere frazionato in due parti, la prima di almeno 9 ore e la seconda di almeno 3 ore
- VIl regolamento 561/2006/CE si applica al trasporto su strada di cose, effettuato con veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate
- FSecondo il regolamento 561/2006/CE, il conducente, dopo quattro periodi di guida, deve effettuare un riposo di 48 ore consecutive
- VIl regolamento 561/2006/CE si applica al trasporto su strada di passeggeri effettuato con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente
- FSecondo il regolamento 561/2006/CE, si può parlare di multipresenza quando a bordo del veicolo sono presenti due conducenti per l'intero periodo, fatte salve le prime tre ore dove la presenza del secondo conducente è facoltativa
- VIl regolamento 561/2006/CE si applica ad alcuni trasporti su strada effettuati all'interno dell'Unione Europea
- FIl regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di quarantotto ore
- VIl regolamento 561/2006/CE si applica ad alcuni trasporti su strada effettuati fra l'Unione Europea e i Paesi dello Spazio economico europeo
- FIl regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di cinquantasei ore e che la guida non deve superare le cento ore nell'arco di due settimane consecutive
- FIl regolamento 561/2006/CE si applica al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate
- FDopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente deve osservare un periodo di riposo di almeno 50 minuti consecutivi
- FIl regolamento 561/2006/CE si applica al trasporto su strada di passeggeri effettuato con taxi o autobus
- FIl regolamento 561/2006/CE si applica anche al trasporto su ferrovia
- FIl regolamento 561/2006/CE si applica ai veicoli destinati al trasporto di cose, ma non a quelli adibiti al trasporto di persone
- VSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero, di norma, non deve superare le nove ore
- VSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero può essere esteso fino a dieci ore, non più di due volte nell'arco della settimana
- VSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero prevede una o più interruzioni di guida obbligatorie
- FSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero può essere al massimo di otto ore
- FSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero, di norma, è di nove ore consecutive
- FSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero può essere di undici ore, per non più di due volte in una settimana
- FSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero può essere esteso a dodici ore, purché intervallato da almeno tre interruzioni di guida di quarantacinque minuti
- VSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero regolare è di almeno undici ore
- VSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero ridotto è di almeno nove ore non più di tre volte la settimana
- VSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, è vietato guidare per più di 6 giorni consecutivi
- VSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, non si possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto, tra due periodi di riposo settimanale
- FSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero regolare è di almeno nove ore
- FSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero deve essere pari al periodo di guida giornaliero
- FSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero regolare è di otto ore
- FSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero è un periodo durante il quale il conducente non può disporre liberamente del proprio tempo
- FSecondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero ridotto è quarantacinque minuti ogni quattro ore e mezza di guida
- VIl regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale regolare è di almeno 45 ore
- VIl regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale ridotto debba essere recuperato
- VIl regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale ridotto abbia una durata minima di 24 ore ininterrotte
- VIl regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale possa essere di tipo regolare o ridotto
- FIl regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale regolare sia di almeno 30 ore
- FIl regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale ridotto sia al massimo di 24 ore continuative
- FIl regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale regolare non possa essere inferiore a 90 ore
- FIl regolamento 561/2006/CE prevede che il conducente, a fronte di indennità in denaro, possa rinunciare al periodo di riposo settimanale
- VI tempi di disponibilità sono quelli nei quali il conducente, pur non dovendo necessariamente rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per poter prontamente riprendere il lavoro
- VI periodi di permanenza a bordo del veicolo a fianco di un altro conducente (multipresenza) sono considerati tempi di disponibilità
- VI periodi di permanenza in cuccetta durante la marcia del veicolo sono considerati tempi di disponibilità